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L’ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’UPI Riuniti a Roma il 18 luglio 2002
VISTO l’art.2 del d.l. 8 luglio 2002, n.138, che sospende fino al 31.12.02 il pagamento della Imposta Provinciale di Trascrizione per l’acquisto di autovetture nuove od usate con potenza fino a 85 Kw, con contestuale rottamazione di auto non catalizzata; CONSIDERATO che l’IPT rappresenta, per importanza e volume di riscossioni, il secondo tributo delle province e garantisce altresì una ampia autonomia in ordine alla aliquota eventualmente applicabile (fino al 20% della tariffa stabilita); CONSIDERATA la volontà delle Province di addivenire ad un sistema di autonomia impositiva direttamente correlato alle esigenze e alle peculiarità dei propri territori e non più solo connesso a gettiti fluttuanti legati a dinamiche economiche esogene,
RIBADISCONO CON FORZA
L’assoluta contrarietà rispetto a simili manovre che ledono in maniera evidente e sostanziale sia la dignità istituzionale che l’autonomia finanziaria delle Province, colpendo proprio il tributo, oggi tra i pochi a disposizione, più idoneo e confacente rispetto al processo di autonomia impositiva avviato dalle Province; tutto ciò appare infatti in estremo contrasto con quanto espressamente indicato nell’Intesa Interistituzionale siglata recentemente da Governo, Regioni ed Enti locali per l’individuazione di un percorso concertato e concordato che conduca all’adeguamento dell’ordinamento al nuovo Titolo V della Costituzione;
CHIEDONO AL PARLAMENTO
CHIEDONO AL GOVERNO
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