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Gettoni
di presenza e indennità di funzione dei consiglieri provinciali
La misura dei
gettoni di presenza e dell'indennità di funzione dei consiglieri
provinciali, laddove comporta maggiori oneri a carico del Bilancio della
Provincia, va determinata nei limiti previsti dal regolamento ministeriale
previsto nei commi 8 e 11, art. 82 del TU sugli Enti locali.
Ogni
amministrazione provinciale deve rivalutare i gettoni di presenza e le
indennità di funzione alla luce delle nuove disposizioni normative,
sapendo che ciò resterà a carico del proprio bilancio, poiché non sono
previsti oneri ulteriori sul bilancio dello Stato.
In ogni caso, in
base all'art. 12, comma tre del Decreto del Ministro dell'interno del 4
aprile 2000, n. 119, "l'incremento dei suddetti benefici economici
non deve superare la percentuale di aumento, indicata per classi
demografiche di enti nell'allegata tabella D, dell'incidenza delle spese
per indennità di funzione e gettoni di presenza determinate in
applicazione del presente decreto sulle spese correnti stanziate in
bilancio": la Tabella D per le Province indica il limite del 30%.
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