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COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STATISTICA DELLE PROVINCE ITALIANE
REGOLAMENTO DEL CUSPI (approvato dalla Riunione Plenaria tenutasi a Roma il 9 maggio 2002)
Art. 1 - Il CUSPI E’ costituito il Coordinamento degli Uffici di Statistica delle Province Italiane, di seguito indicato con il termine CUSPI, come organismo tecnico ad adesione volontaria operante nell’ambito dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), con sede in Roma, Piazza Cardelli, 4. Il CUSPI organizza le proprie attività in raccordo con l'attività istituzionale dell'UPI e con la sua struttura organizzativa.
Art. 2 - Finalità Il CUSPI ha la finalità di soddisfare gli obiettivi informativi e statistici dei suoi membri e di collaborare con gli enti che fanno parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e con altri organismi simili, anche di altri paesi, al fine di favorire, sviluppare e divulgare le analisi statistiche, le attività culturali e di ricerca nel campo informativo e statistico, per le autonomie locali. In particolare, gli scopi del CUSPI sono i seguenti:
Art. 3 – Membri Sono membri del CUSPI i responsabili degli Uffici di Statistica delle Province italiane costituiti ai sensi della vigente legge sul Sistema Statistico Nazionale, previa presentazione al Presidente dell’apposito modulo di adesione. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività del Coordinamento in condizioni di certezza e stabilità, nonché su presupposti organizzativi chiaramente definiti, per acquisire la qualifica di membro del CUSPI è obbligatoria l’adesione volontaria. E’ istituito un elenco ufficiale dei membri del CUSPI. La qualifica di membro del CUSPI è acquisita dopo che il Presidente abbia disposto l’iscrizione del richiedente nell’elenco ufficiale. L’adesione non comporta oneri finanziari. Il CUSPI non è dotato di mezzi finanziari propri.
Art. 4 - Organizzazione Le istanze organizzative del CUSPI sono le seguenti:
Art. 5 – La Riunione Plenaria Alla Riunione Plenaria partecipano i membri del CUSPI. La Riunione Plenaria è convocata, almeno una volta all’anno, con avviso scritto (lettera, fax, posta elettronica) spedito almeno 15 giorni prima della data di convocazione, che deve contenere il luogo, la data e l’ora della riunione. Le decisioni della Riunione Plenaria sono valide qualunque sia il numero dei membri partecipanti. Al termine di ogni Riunione Plenaria viene redatto un breve resoconto nel quale vengono riportati l’elenco dei partecipanti e, per punti, l’elenco delle decisioni adottate, con l’eventuale esito delle votazioni. La Riunione Plenaria stabilisce le modalità di procedure di consultazione permanente tra i membri con l’utilizzo dei mezzi telematici, di norma esperite dal Presidente anche coadiuvato dal Comitato di Presidenza, finalizzate all’adozione di particolari decisioni operative. Qualora venga ritenuto opportuno, alla Riunione Plenaria possono essere invitati soggetti non membri del CUSPI, i quali possono parteciparvi con diritto di parola e senza di diritto di voto.
Art. 6 – Il Presidente Il Presidente del CUSPI viene eletto dalla Riunione Plenaria tra i membri del CUSPI con il voto di almeno i 2/3 dei presenti e con le stesse procedure può essere revocato. Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile. Il Presidente rappresenta il CUSPI e cura i rapporti con l’Ufficio di Presidenza e le strutture dell’UPI. Opera ad ogni livello per promuovere la realizzazione delle attività del CUSPI e per curare l’attuazione delle decisioni assunte.
Art. 7 – Il Comitato di Presidenza Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni, sempre al fine di promuovere la realizzazione delle attività del CUSPI e di curare l’attuazione delle decisioni assunte, in particolare in ordine alla suddivisione dei compiti operativi, anche attraverso gruppi di lavoro ed articolazioni regionali o per aree geografiche, ovvero per particolari esigenze organizzative, tecniche e scientifiche, sia nell'ambito dell'attività del CUSPI, sia nei rapporti con gli altri soggetti del SISTAN. Il Comitato di Presidenza è composto da un minimo di 5 membri, incluso il Presidente. I membri del Comitato di Presidenza ad eccezione del Presidente sono eletti dalla Riunione Plenaria tra i membri del CUSPI, con elezione separata, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Con decisione della Riunione Plenaria possono essere integrati, aumentati e sostituiti i componenti del Comitato di Presidenza, se ciò sia ritenuto utile per l'attività del CUSPI. Il Comitato di Presidenza stabilisce autonomamente le proprie regole di funzionamento.
Art. 8 - Strumenti di comunicazione e informazione. Il CUSPI organizza un proprio sito Internet, al fine di consentire lo scambio di comunicazioni e la massima circolazione delle informazioni tra i membri, nonché l'elaborazione di proposte, indagini, raccolte di informazioni rilevanti. Tale strumento telematico è finalizzato a favorire lo scambio gratuito di dati, informazioni, procedure statistiche tra i membri, anche attraverso opportuni accordi con soggetti del SISTAN e con altri soggetti operanti nel campo dell’informazione statistica.
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